Art. 49.
(Modifica delle norme in materia di adozione).

      1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 19 della legge 28 marzo 2001, al comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita della

 

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seguente: «adottanti»; al comma 5, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro»; al comma 6, le parole: «coppia prescelta» sono sostituite dalle seguenti: «persona singola o alla coppia prescelta».
      2. All'articolo 31, comma 3, lettera h), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parole: «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «gli affidatari».
      3. All'articolo 39, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati».
      4. All'articolo 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «le coppie» sono sostituite dalla seguente: «coloro».
      5. All'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «l'adottante o gli adottanti».
      6. All'articolo 41, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'affidatario o degli affidatari».
      7. All'articolo 51, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «del suo coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «della persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».
      8. All'articolo 52, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, le parole: «il coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «la persona con la quale è legato da matrimonio, da unione registrata o da unione civile».
      9. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 492, le parole: «ai coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro».
 

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